Gli attestati dei corsi sono solo metà del lavoro. L’altra metà sono i documenti: quelli che descrivono i rischi dell’azienda, quelli che regolano il lavoro insieme ad altre imprese e quelli che riguardano il cantiere. Questa guida spiega quale documento serve a chi, cosa deve contenere e quando va rifatto, in modo che tu sappia cosa cercare nella tua cartella della sicurezza.
Il DVR: il documento di partenza
Il documento di valutazione dei rischi è l’atto con cui il datore di lavoro dichiara quali pericoli esistono nella sua azienda e cosa fa per ridurli. Lo devono avere tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, di qualunque settore e dimensione: la vecchia autocertificazione per le imprese fino a dieci lavoratori non è più ammessa.
Secondo l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 il documento contiene:
- la descrizione dell’azienda, dei reparti e delle mansioni;
- la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in gravidanza, all’età e alla provenienza dei lavoratori;
- i criteri con cui la valutazione è stata fatta;
- le misure di prevenzione e protezione adottate e i dispositivi consegnati;
- il programma degli interventi di miglioramento, con tempi e responsabili;
- l’indicazione delle mansioni che espongono a rischi particolari e richiedono formazione o abilitazioni specifiche;
- i nomi del RSPP, del RLS e del medico competente, quando previsto.
Il documento deve avere data certa e le firme previste: la valutazione dei rischi e la sua redazione non sono delegabili, come spiegato nella guida sul datore di lavoro RSPP.
Va rielaborato quando cambia qualcosa di sostanziale: nuove lavorazioni o macchine, trasferimento in un nuovo locale, riorganizzazione del lavoro, infortuni significativi, indicazioni della sorveglianza sanitaria che mostrano un rischio sottovalutato, novità normative che riguardano l’attività. Anche senza cambiamenti, una rilettura periodica evita di trovarsi con un documento che descrive un’azienda che non esiste più.
Il DUVRI: quando entrano altre imprese
Se affidi lavori, servizi o forniture a un’altra impresa o a un lavoratore autonomo che opererà dentro la tua azienda, l’articolo 26 del decreto ti chiede due cose: verificare l’idoneità tecnico professionale di chi entra e coordinare le attività per evitare che i rischi di uno danneggino i lavoratori dell’altro. Il documento che raccoglie questo coordinamento è il DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Serve nei casi tipici delle piccole aziende: pulizie affidate a una cooperativa, manutenzione di impianti, installazione di attrezzature, catering che lavora in una sede altrui, magazzino in cui entrano trasportatori. Non riguarda i rischi propri dell’appaltatore (quelli restano nel suo DVR), ma solo ciò che nasce dall’incontro fra le due attività: un carrello che passa dove qualcuno lava il pavimento, una saldatura vicino a materiale infiammabile, un quadro elettrico aperto in un corridoio di passaggio.
La norma prevede casi in cui il documento non è richiesto, per esempio per attività di brevissima durata o per servizi di natura intellettuale, e per i cantieri il coordinamento segue le regole proprie del titolo IV. Poiché i confini sono discussi, quando il dubbio riguarda un appalto importante conviene farsi confermare il caso specifico.
Il POS: il documento del cantiere
Ogni impresa che entra in un cantiere edile deve redigere il proprio piano operativo di sicurezza: descrive le lavorazioni che quella impresa svolgerà, le attrezzature che userà, i lavoratori impiegati, i rischi e le misure adottate. Il POS è di fatto il DVR riferito a quel cantiere e non può essere una copia generica, perché il coordinatore per la sicurezza lo confronta con il piano di sicurezza e coordinamento del cantiere.
Nei cantieri con più imprese entrano in gioco anche altri documenti: il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal committente attraverso il coordinatore, la notifica preliminare all’ASL e all’Ispettorato, il fascicolo dell’opera, e il piano di montaggio, uso e smontaggio quando si usano ponteggi. Sono documenti tecnici, e in genere il committente chiede l’intera cartella prima di far iniziare i lavori.
Le valutazioni specifiche
Alcuni rischi hanno una valutazione dedicata, con misure e periodicità proprie. Le più frequenti:
| Valutazione | Quando serve | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Rumore | Lavorazioni rumorose: officine, falegnamerie, cantieri, locali con musica | Misure fonometriche, dispositivi di protezione dell’udito, sorveglianza sanitaria oltre certi livelli |
| Vibrazioni | Uso di utensili vibranti o mezzi di trasporto e movimentazione | Limiti di esposizione giornaliera, rotazione delle mansioni, manutenzione dei mezzi |
| Agenti chimici | Uso di prodotti pericolosi, anche solo detergenti professionali | Schede di sicurezza aggiornate, stoccaggio corretto, aspirazione, dispositivi di protezione |
| Movimentazione manuale dei carichi | Sollevamento, spinta, traino, movimenti ripetuti | Valutazione con metodi riconosciuti, ausili meccanici, formazione specifica |
| Videoterminali | Chi usa il computer per più di venti ore settimanali | Postazione a norma, pause previste, controllo della vista |
| Stress lavoro-correlato | Tutte le aziende | Valutazione con indicatori oggettivi e, se necessario, approfondimento con i lavoratori |
| Lavoratrici in gravidanza | Tutte le aziende con personale femminile | Individuazione delle mansioni vietate e delle alternative, in base alla normativa a tutela della maternità |
| Rischio biologico | Sanità, laboratori, gestione rifiuti, attività alimentari | Misure igieniche, dispositivi, vaccinazioni quando previste |
| Atmosfere esplosive | Presenza di gas, vapori o polveri infiammabili | Classificazione delle zone e documento specifico |
Non tutte servono a tutti: la scelta nasce dalla lettura del DVR. Se il DVR dice che in azienda si usano prodotti chimici e non esiste la valutazione relativa, quella è la prima lacuna che un controllo trova.
Nomine, registri e attestati: la cartella completa
Accanto ai documenti veri e propri, nella stessa cartella dovrebbero stare:
- la nomina del RSPP e, se previsto, del medico competente;
- la designazione degli addetti antincendio e primo soccorso;
- il verbale di elezione o designazione del RLS;
- il piano di emergenza ed evacuazione con le planimetrie, e il registro delle prove svolte;
- gli attestati di tutti i corsi, con le date di scadenza;
- i verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale;
- i libretti e le verifiche periodiche delle attrezzature soggette a controllo;
- i giudizi di idoneità del medico competente, conservati nel rispetto della privacy;
- il registro delle manutenzioni degli impianti e dei presidi antincendio.
Un raccoglitore ordinato, in un unico posto noto anche a chi resta in azienda quando il titolare non c’è, è la differenza tra un controllo di mezz’ora e una giornata di ricerche.
Domande frequenti
Ho un solo dipendente part time: il DVR mi serve davvero?
Sì. L’obbligo scatta con il primo lavoratore, indipendentemente dalle ore e dal tipo di contratto. Il documento sarà semplice, proporzionato all’attività, ma deve esistere e descrivere i rischi reali.
Un DVR scaricato da internet può bastare?
Un modello serve come struttura, non come contenuto. Il documento deve riportare le tue lavorazioni, le tue attrezzature e le tue misure: se descrive un’azienda diversa dalla tua non è utilizzabile e in caso di verifica vale come mancante.
Ogni quanto va rifatto il DVR?
La legge non fissa una scadenza fissa uguale per tutti: lega la rielaborazione ai cambiamenti significativi. In pratica conviene rileggerlo una volta all’anno e aggiornarlo ogni volta che l’azienda cambia qualcosa.
Chi firma questi documenti?
Il DVR è firmato dal datore di lavoro; secondo i casi partecipano con la loro firma anche il RSPP, il medico competente e il RLS. Il POS è firmato dal datore di lavoro dell’impresa che lo redige. Le nomine sono firmate da chi nomina e da chi accetta l’incarico.
I documenti e i corsi collegati
- DVR e valutazioni dei rischi specifiche
- DUVRI per gli appalti e POS per i cantieri
- Manuale di autocontrollo HACCP per le attività alimentari
- Corsi sulla sicurezza sul lavoro per le figure indicate nei documenti
Per capire quali corsi accompagnano questi documenti leggi la guida sulla formazione obbligatoria dei lavoratori. Se non sai da quale documento partire, scrivici a info@aipacashop.it o chiama lo 06 9968439.


